Amministrazione Trasparente
PER TUTTO CIO' CHE RIGUARDA LA PRIVACY VEDERE IN DATI ULTERIORI DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.
ACCESSO CIVICO
Il d.lgs. n. 33/2013 all’articolo 5 comma 1 ha introdotto l'istituto dell’accesso civico con il quale si riconosce al cittadino il diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare, alle condizioni indicate dalla norma, i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria". L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza (o al Dirigente Scolastico secondo quanto indicato dal P.T.P.C. e T. redatto dall'USR Sardegna).
Il d. lgs 97/2016 (noto anche come FOIA) ha profondamente rinnovato la disciplina in materia definendo due fattispecie distinte di diritto di accesso:
DIRITTO DI ACCESSO SEMPLICE (art. 5 c. 1 DL 33/2013): il diritto, già definito dal D.Lgs 33/2013, di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale
DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO (art. 5 c. 2 DL 33/2013): il diritto, introdotto dal D.Lgs 97/2016, di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis
- Ambito soggettivo
L'art. 5 del DL 33/2013 al comma 3precisa che il diritto di accesso può essere esercitato da chiunque, non richiede motivazione ed è gratuito (c.4). L'istanza può essere anche trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal CAD. Non è quindi necessario specificare la motivazione della richiesta perchè l'accesso ai dati ed ai documeti detenuti dalla PA trascende la sfera individuale e mira un interesse della collettività alla conoscenza dell'attività dell'amministrazione.
- I tempi del procedimento
Le disposizioni da seguire per la gestione delle richieste di accesso civico pervenute alle amministrazioni scolastiche sono di norma ricordate dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e sulla Trasparenza redatto dall'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento che ricorda di solito che:
- L’istanza va presentata al Dirigente Scolastico responsabile del procedimento
- Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza (accesso civico semplice)
- Il D.S. provvederà ad istruire l’istanza individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza (accesso civico generalizzato). Il controinteressato potrà formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni)
- Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione
Mettiamo in evidenza che per l'accesso civico non si forma un silenzio significativo, come per l'accesso documentale, ma solo un silenzio inadempimento. Ciò significa che se la richiesta di accesso è fatta in riferimento alla L. 241/1990 (accesso documentale) decorsi i 30 giorni si forma il silenzio diniego mentre se la richiesta è di accesso civico semplice o generalizzato (art. 5 c.1 e 2 D.L. 33/2013), decorsi i 30 giorni (40 in caso di presenza di controinteressati) senza che l'amministrazione si sia espressa (positivamente o negativamente) l'amministrazione stessa diventa inadempiente.
- Potere sostitutivo
Diritto di accesso civico semplice
Il P.T.P.C. e T. dell'USR Sardegna prevede che passati i 30 giorni entro i quali l'amministrazione scolastica deve rispondere al diritto di accesso civico semplice, il richiedente può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo individuato nel Dirigente dell'Ambito Territoriale.
Il Titolare del potere sostitutivo dispone, entro 15 giorni, la pubblicazione, a cura del Dirigente Scolastico, del dato o dell’informazione oggetto di richiesta nel sito web della scuola e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.
Diritto di accesso generalizzato
Nel caso di mancata risposta del Dirigente Scolastico alla richiesta di accesso civico generalizzato entro il termine di 30 giorni ( o in quello di 40 giorni nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.
- Diritto di Accesso Civico in Amministrazione Trasparente
Per favorire il ricorso all'accesso civico da parte dei cittadini sono pubblicate in "Amministrazione Trasparente / Altri contenuti / Accesso Civico" le seguenti informazioni e documenti:
- Un'informativa sul diritto di accesso civico e sulle modalità di attivazione
- I moduli per inoltrare le richieste di accesso civico semplice e generalizzato
- Il “Registro degli Accessi”